Recupero degli interessi ultralegali e uso piazza
Per molto tempo nei contratti bancari regolati in conto corrente gli interessi passivi erano frequentemente determinati sulla base di clausole che richiamavano le condizioni praticate “sulla piazza” dalle aziende di credito, ovvero senza pattuizione scritta del tasso ultralegale. La giurisprudenza consolidata (Cass. 29.11.1996 n. 10657; Cass. 29.07.2009 n. 17679; Cass. 18.04.2001 n. 5675) ora ritiene che si tratti di clausole nulle.
L’art. 1284 Cod. Civ. prevede infatti che gli interessi superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti in misura pari al tasso legale.
L’art. 117 del t.u.b., d.lgs. 385/1993, rafforzando l’obbligo di pattuizione scritta degli interessi, prevede che i contratti bancari siano redatti per iscritto, indichino il “il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati”. Sono nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati.
I tassi di interessi devono quindi essere indicati in maniera determinata o, quantomeno, devono essere esplicitati i criteri in base ai quali sia possibile determinarne l’ammontare.
Nella prassi le Banche hanno spesso applicato ai rapporti bancari interessi passivi non dovuti perché non pattuiti per iscritto o perché indeterminati sulla base di clausole “uso piazza” (così ha avuto occasione di pronunciarsi la Corte di Cassazione, ad es. Cass. 29 novembre 1996 n. 10657, 18 aprile 2001 n. 5675, 29 luglio 2009).
Se i contratti della tua impresa prevedono interessi illegittimi perché non determinati in maniera precisa per iscritto, può essere ricalcolato il saldo finale o puoi richiedere la restituzione di quanto pagato illegittimamente.
Fino al 1992, in caso di pattuizione di interessi con un tasso superiore a quello legale, gli interessi dovuti sono ridotti al tasso di legge, mentre dall’entrata in vigore della legge 152/92 e del t.u.b. è dovuto il tasso sostitutivo, ovvero il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu’ favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
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