Recupero degli interessi anatocistici
L’Anatocismo è la capitalizzazione degli interessi e quindi la produzione di ulteriori interessi sugli interessi già maturati. Oggi l’anatocismo nei conti correnti dei consumatori e delle imprese è vietato.
L’art. 1283 c.c. prevede che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono leciti solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.
A partire dal 1999 la Cassazione (Cass 16.03.1999 n. 2374; Cass. 30.03.1999 n. 3096), mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale generalmente praticato dalle banche, in quanto le “Norme Bancarie Uniformi”, imposte alla clientela dalle banche senza alcuna negoziazione, sono state ritenute usi negoziali e non normativi.
Il nuovo orientamento della Cassazione, che avrebbe comportato la restituzione di miliardi di euro illegittimamente percepiti dalle banche, ha suscitato l’immediata reazione del legislatore che, con un decreto “salva banche” (art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha dichiarato la legittimità dell’anatocismo praticato nei decenni precedenti demandando al CICR l’individuazione dei criteri per il futuro.
Il decreto salva banche è stato però correttamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 17.10.2000 n. 425) che ha quindi rimosso ogni tentativo di salvare l’anatocismo praticato per decenni dalle banche. A eliminare ogni dubbio sull’illegittimità dell’anatocismo è successivamente intervenuta per ben due volte la Corte di Cassazione a Sezioni (Cass. Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095; Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418) che ha precisato la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, anche semestrale o annuale, degli interessi debitori.
Gli interessi anatocistici pagati fino al 22 aprile del 2000 non sono dovuti e il correntista può chiederne la restituzione o il ricalcolo del saldo.
Per gli interessi anatocistici pagati dopo il 22 aprile del 2000 è necessario fare una distinzione tra contratti stipulati prima o dopo questa data.
Per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile del 2000 la capitalizzazione degli interessi è consentita alle condizioni previste dalla Delibera Cicr del 7 febbraio 2000 (specifica approvazione della clausola e reciprocità della capitalizzazione alle condizioni determinate nel contratto).
Per i contratti stipulati prima del 22 aprile del 2000 l’anatocismo è ammesso solo se la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 cod. civ. (in tal senso ad esempio Trib. Torino, 20 giugno 2014 in www.ilcaso.it, conforme a Trib. Mantova 12 luglio 2008 e Trib. Mondovì 17 febbraio 2009). Così non è avvenuto perché le banche hanno sempre adeguato i vecchi contratti con la semplice pubblicazione della variazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l’annotazione sull’estratto del conto corrente.
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