Fideiussioni e tutela del consumatore: si applica la protezione dalle clausole vessatorie
Si applica la tutela del consumatore in caso di clausole abusive o vessatorie nel contenute nel contratto di fideiussione? Nuovi scenari a partire da una sentenza della Corte di Giustizia europea.
In passato è stato sostenuto che, essendo il contratto di fideiussione accessorio al contratto di credito (es. un fido) di un’impresa, dunque una società commerciale non consumatore, non sarebbe applicabile il codice del consumo con le relative protezioni (“Cass. 25212/2011: “In presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore”).
La Corte di Giustizia con Sentenza del 19 novembre 2015 ha tuttavia affermato che la direttiva CE 93/13, con la quale è stata vietata l’adozione delle clausole vessatorie – nel nostro ordinamento prima previste agli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile e ora agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo – si applica anche a contratti di garanzia immobiliare o fideiussione stipulati tra persona fisica e un professionista (ente creditizio) al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha nei confronti di tale ente in base a un contratto di credito, “quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società“.
La Corte ha affermato che non rileva l’oggetto del contratto ma la qualità dei contraenti, “a seconda che gli stessi agiscano o meno nell’ambito della propria attività professionale“, in quanto anche in una simile fattispecie opera la Direttiva che ha la finalità di tutelare chi si trova in situazione di inferiorità nei confronti del professionista.
Nel caso in cui sia convenuto un fideiussore innanzi a un foro che non corrisponde a quello della sua residenza, potrà essere quindi sostenuta l’incompetenza territoriale, sulla base del principio – ormai pacifico in giurisprudenza – che il foro del consumatore è inderogabile.