Art. 1. – Denominazione e sede sociale
E’ costituita una associazione denominata Movimento Imprese
L’associazione ha sede legale in Torino, c.so Marconi 31.
Possono essere istituite sedi secondarie o può essere variata la sede legale se deciso dal Consiglio Direttivo.
Art. 2. – Finalità associative
L’associazione non ha finalità di lucro ed è indipendente da ogni partito politico, associazione di categoria delle imprese, organizzazione sindacale. Essa si propone di:
a) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi delle micro, piccole e medie imprese (le “mpmi”)
b) contrastare e denunciare ogni pratica illecita o scorretta posta in essere nei confronti delle mpmi per favorire l’esercizio delle attività economiche ed imprenditoriali secondo i principi di responsabilità sociale, equità, trasparenza e correttezza;
c) informare, rappresentare ed ascoltare anche con apposite attività di consulenza i propri associati e le mpmi affinché possano assumere decisioni imprenditoriali informate e consapevoli;
d) rappresentare le mpmi in ogni sede politica, istituzionale.
Movimento Imprese può realizzare le proprie finalità adottando ogni iniziativa lecita, corretta e trasparente, ed in particolare attraverso :
a) l’ideazione, la promozione e la realizzazione di iniziative di tutela delle mpmi nei rapporti con le grandi imprese, con la Pubblica Amministrazione, il Fisco, ogni Agenzia o Autorità indipendente; l’associazione, nel rispetto delle vigenti normative che regolano la prestazione delle attività professionali ed imprenditoriali, potrà prestare a favore dei propri associati servizi di consulenza, di assistenza e di tutela quali l’apertura di sportelli delle “mpmi” finalizzati anche alla risoluzione stragiudiziale delle controversie;
b) iniziative di informazione delle mpmi circa gli strumenti maggiormente adeguati ed efficienti per la soluzione delle situazioni di crisi dell’impresa;
c) l’ideazione, la promozione e la realizzazione di iniziative di informazione, formazione e consulenza finalizzate all’assunzione di consapevoli decisioni di natura commerciale ed imprenditoriale nei rapporti con le grandi imprese e con la Pubblica Amministrazione, il Fisco ogni Agenzia o Autorità indipendente;
d) l’elaborazione di studi e rapporti finalizzati ad analizzare la situazione economico-finanziaria ed il quadro giuridico nel quale operano le micro, piccole e medie imprese;
e) la formulazione di proposte legislative e di campagne di informazione per la promozione dei principi di equità, trasparenza e correttezza nei rapporti tra mpmi e grandi imprese, Pubblica Amministrazione, Fisco, Agenzie o Autorità indipendenti;
f) la promozione di campagne di sensibilizzazione; l’organizzazione di convegni, workshop, incontri, seminari e corsi di formazione;
g) la realizzazione di pubblicazioni anche on-line;
h) la promozione di iniziative di dialogo e cooperazione con grandi imprese, enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, autorità indipendenti, associazioni ed organizzazioni di enti e/o imprese, al fine di promuovere il rispetto dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle mpmi;
i) l’organizzare di iniziative di raccolta fondi.
L’Associazione può assumere iniziative di assistenza, tutela ed informazione dei liberi professionisti, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 3. Cooperazione
L’associazione potrà aderire ad altre associazioni o federazioni, federare altre associazioni e cooperare con altri soggetti privati e pubblici per lo sviluppo di iniziative che rientrino nelle proprie finalità statutarie, fatta in ogni caso salva la propria indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. – Organi associativi
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci:
b) il consiglio direttivo;
d) il Collegio dei Probi Viri;
e) il Presidente
f) il Segretario Nazionale
g) il Vice-Presidente
Art. 5. Associati
Possono aderire all’associazione le micro, piccole e medie imprese, le persone fisiche e le persone giuridiche che condividano le finalità dell’associazione stessa e che facciano richiesta di adesione.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui durata ed il cui importo è fissato dal consiglio direttivo dell’associazione che può differenziare le quote a seconda della dimensione (micro, piccola o media).
Sulle domandedi ammissione delibera il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla richiesta di iscrizione, e comunque non oltre 4 mesi. Anche prima dell’adesione è consentita la prestazione nei confronti degli associati, provvisoriamente ammessi dal Segretario Generale o dal soggetto incaricato dal Consiglio direttivo.
Art. 6. –Perdita della qualità di associato
La qualità di associato viene meno per morte, recesso ed esclusione.
Ogni associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta o telematica.
L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi violazioni dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti associativi. Avverso il provvedimento di esclusione ogni associato può ricorrere al Collegio dei Probi Viri.
Art. 7. – L’assemblea dei soci
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o dal Segretario Nazionale su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione decisa discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del rendiconto finanziario. L’assemblea può deliberare su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di un decimo degli associati.
L’avviso di convocazione è comunicato agli associati mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione o, in sua assenza, mediate comunicazione affissa presso la sede sociale o inviata via e-mail agli associati che abbiano fornito un proprio indirizzo di posta elettronica. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere pubblicato o inviato almeno 15 giorni prima della riunione.
Sono competenze dell’Assemblea:
1) determinare il programma associativo;
2) nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probi Viri, ad eccezione dei primi componenti dei predetti organi che verranno nominati in sede di costituzione;
3) approvare annualmente il rendiconto finanziario;
4) decidere sulle operazioni di gestione sottoposte dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. – Intervento in assemblea
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che siano in regola col pagamento della quota associativa.
Ciascun associato munito di regolare delega scritta può rappresentare non più di altri due associati.
L’assemblea può deliberare in prima convocazione con il voto favorevole del 50 per cento più uno degli associati.
Se non è regolarmente costituita in prima convocazione l’assemblea si riunisce in seconda convocazione nella data indicata nell’avviso di convocazione e può deliberare indipendentemente dal numero degli intervenuti.
Art. 9. – Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dalla persona nominata dagli associati intervenuti. Gli intervenuti eleggono il Segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.
Art. 10. – Modifica dello Statuto
I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto con una maggioranza pari ai due terzi degli intervenuti.
Art. 11. – Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea e dura in carica quattro anni.
Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri nel numero determinato dall’Assemblea con la decisione di nomina.
In caso di morte o di o di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione temporanea per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla prima assemblea che dovrà provvedere alla nomina di tutti i consiglieri.
Le candidature per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritte da almeno 10 associati e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima dell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.
Art. 12.Competenze e funzionamento del consiglio direttivo
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
1) dare attuazione al programma associativo determinato dall’Assemblea;
2) presentare all’assemblea il progetto di rendiconto finanziario;
3) nominare e revocare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, determinandone le rispettive competenze, attribuendone la rappresentanza per specifici settori ;
4) determinare su base annuale le quote per il tesseramento degli associati;
5) approvare il Codice Etico e i regolamenti interni dell’associazione;
6) decidere su ogni operazione di acquisto, alienazione o concessione in garanzia di beni immobili, sui contratti bancari e di concessione del credito, e su ogni operazione di gestione sottopostale dal Presidente o dal Segretario.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediate strumenti di comunicazione a distanza quali audio e videoconferenze o mediante decisioni assunte per iscritto nel rispetto dei principi di trasparenza e preventiva comunicazione secondo il regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 13. –Presidente – Vice Presidente
Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un vice-presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione con gli eventuali limiti determinati dal Consiglio Direttivo e , congiuntamente al Segretario, la rappresentanza politica.
Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 14 Segretario Generale
Il Segretario Generale coordina le iniziative e le attività della associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo, tiene la contabilità dell’associazione e ne cura l’organizzazione amministrativa.
Esercita, congiuntamente al Presidente la rappresentanza politica dell’associazione.
Art. 15 Collegio dei probiviri
L’Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri.
Il Collegio dei probiviri decide in ordine ai ricorsi presentati dagli associati che siano stati esclusi dall’associazione e su ogni ricorso o istanza proposta secondo quanto previsto in un apposito regolamento associativo in caso di violazione del presente statuto da parte di un associato o di un organo associativo .
Art. 16 Il patrimonio associativo
Le entrate dell’Associazione sono rappresentate:
dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per servizi resi agli associati o, in via non prevalente, anche a soggetti terzi.
dalle convenzioni e accordi stipulati nell’assolvimento degli scopi associativi.
dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisti al patrimonio della associazione.
da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci.
Art. 17 Sezioni Territoriali
Il Consiglio Direttivo può consentire ad associazioni che aderiscano al presente Statuto e che a loro volta adottino finalità statutarie identiche a quelle di Movimento Imprese di operare in specifici ambiti territoriali utilizzando la denominazione ed i segni distintivi dell’associazione. Spetta al Consiglio Direttivo determinare le quote associative delle sezioni territoriali e le modalità di cooperazione dell’associazione con le sezioni territoriali.
Art. 18 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi degli associati. L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
L’eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro ente non lucrativo, individuato dall’Assemblea, che persegua finalità simili a quelle del Movimento Imprese.