Secondo quanto previsto dall’art. 118 t.u.b. le variazioni unilaterali sono lecite esclusivamente se:
- effettuate in presenza di una clausola approvata specificamente per iscritto
- effettuate in presenza di giustificato motivo
- effettuate a seguito di comunicazione per iscritto nelle modalità previste dall’art. 118 t.u.b. secondo comma (“Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e’ effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate “.
Ogni modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali ed economiche che non rispetti quanto sopra deve essere considerata inefficace e deve essere sostituita dalla condizioni originariamente accettate dall’impresa che ha diritto al ricalcolo delle saldo di conto corrente.
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