(artt. 142-144 L.F.)
La persona fisica fallita, dopo la chiusura del suo fallimento, può avere interesse ad esercitare una nuova attività imprenditoriale senza il pericolo che i creditori non soddisfatti nella procedura promuovano azioni giudiziarie per recuperare quanto a loro ancora dovuto.
Per soddisfare tale necessità è stato introdotto l’istituto dell’esdebitazione, la cui concessione, da pare del tribunale, è condizionata alla chiusura del fallimento, al pagamento almeno parziale dei creditori e al fatto che il fallito abbia tenuto, durante la procedura, un comportamento diligente e corretto.
La disciplina dell’esdebitazione si applica:
(a) a tutti i falliti i cui fallimenti sono stati aperti dopo il 16 luglio 2006 (artt. 142-144 L.F.)
(b) alle procedure di fallimento che, aperte prima del 16 luglio 2006: (i) sono ancora pendenti a tale data; (ii) sono state chiuse entro il 31 dicembre 2007, purché la domanda di esdebitazione sia stata presentata entro il 1° gennaio 2009 (art.. 19 e 22 D.Lgs. 169/2007).
PRESUPPOSTI
L’esdebitazione può essere richiesta solo dal fallito persona fisica, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per l’esercizio dell’attività di impresa (art. 142 c.1 L.F.).
Per poter chiedere l’esdebitazione è necessario:
(a) che il fallimento si sia chiuso per ripartizione finale dell’attivo attuata con un piano di riparto o anche in caso di chiusura a seguito di concordato fallimentare
(b) che, a conclusione della procedura, siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali (art. 142 c. 2 L.F.). La legge non indica una percentuale minima per ottenere l’esdebitazione, né distingue tra creditori privilegiati e chirografari.
Per potere ottenere l’esdebitazione devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni, il fallito:
(a) deve aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (art. 142 c. 1 L.F.)
(b) non deve aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (art. 142 c. 1 L.F.)
(c) non deve aver violato l’obbligo di consegna al curatore della propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento (ex art. 48 L.F. richiamato dall’art. 142 c. 1 n. 3 L.F.)
(d) non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta (art. 142 c. 1 n. 4 L.F.)
(e) non deve aver (i) distratto l’attivo o esposto passività insussistenti; (ii) cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; (iii) fatto ricorso abusivo del credito
(f) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno o più dei reati elencati dall’art. 142 c.1 n. 6 L.F.
EFFETTI DELL’ESDEBITAZIONE
Divenuto definitivo il decreto che concede l’esdebitazione, diventano inesigibili:
(a) i crediti residui concorrenti che non sono stati soddisfatti integralmente e gli interessi sui detti crediti (art. 143 L.F.)
(b) gli interessi (sia sui crediti privilegiati che chirografari) maturati: (i) prima della dichiarazione di fallimento, per i quali non è stata chiesta o è stata negata l’ammissione; (ii) dopo la dichiarazione di fallimento, nel corso della procedura, che non siano stati pagati nel fallimento e quelli eventualmente maturati anche dopo la chiusura, sulla parte residua dei crediti.
Per effetto dell’esdebitazione i crediti sorti prima dell’apertura del fallimento per i quali non è stata presentata domanda di insinuazione al passivo – o che sono stati esclusi con provvedimento non più impugnabile o che non hanno ancor ottenuto un provvedimento definitivo – sono inesigibili per la sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 144 L.F.).
L’inesigibilità del credito conseguente all’esdebitazione vanifica anche la garanzia reale accessoria.
L’esdebitazione non ha effetto:
(a) con riguardo ai crediti che non possono formare oggetto di esdebitazione
(b) nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (art. 142 c.4 L.F.)
(c) con riguardo ai crediti non concorsuali.
CREDITI OGGETTO DI ESDEBITAZIONE
Possono formare oggetto di esdebitazione i seguenti debiti del fallito (art. 142 c.1 L.F.):
(a) quelli residui relativi ai creditori ammessi allo stato passivo ma non soddisfatti integralmente
(b) quelli relativi ai creditori concorsuali non concorrenti, anche se tra questi ci sono crediti tributari.
L’esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all’apertura del fallimento che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo. In tal caso l’esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 144 L.F.).
Sono esclusi dall’esdebitazione, i debiti del fallito (art. 142 c. 3 L.F.):
(a) relativi agli obblighi di mantenimento e alimentari
(b) derivanti da obbligazioni assunte per rapporti estranei all’esercizio dell’impresa
(c) per risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale
(d) relativi a sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
(a) deposito della domanda: la procedura inizia con il deposito della domanda, nella forma del ricorso, presso il tribunale fallimentare. Se la domanda è avanzata dopo la pronuncia del decreto di chiusura del fallimento, deve essere proposta entro il termine di decadenza di una anno successivo al decreto di chiusura
(b) nel caso di domanda presentata nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti
(c) valutazione della domanda da parte del tribunale che deve sentire il parere del curatore e del comitato dei creditori
(d) decreto del tribunale
(e) esame della domanda da parte del tribunale.
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