IL TAEG. LA CORRETTA VALUTAZIONE DEL CREDITO
Fino all’agosto del 2009 le Istruzioni per la rilevazione del TEGCM escludevano dal computo alcune componenti del costo di erogazione del credito quali le commissioni di massimo scoperto e i costi delle polizze assicurative.
Solo con le Istruzioni di Vigilanza del 2009 la Banca d’Italia ha previsto che anche tali componenti di costo dovessero essere considerate nella determinazione del tasso medio. Fino al 2009 molte banche e intermediari hanno sempre considerato che tali voci di costo non dovessero essere considerate nella determinazione del costo del credito.
Dal 2010 la Cassazione e diversi giudici di merito (Trib. Alba 18 dicembre 2010 e Trib. Torino, 21 luglio 2011 ) hanno ritenuto che sia le commissioni di massimo scoperto, sia i costi assicurativi debbano essere inclusi nella determinazione del complessivo costo del credito.
L’art. 644 del codice penale prevede infatti che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia non possono quindi derogare alle norme di legge e restringere i costi da considerare per la valutazione di usura.
Con l’altra importante sentenza, la n. 350 del 9 gennaio 2013, la Cassazione (Cass. 9.1.2013 n. 350) ha ulteriormente chiarito che, nel calcolo del tasso contrattualmente pattuito, da confrontarsi con il tasso soglia, sia al momento della stipula del contratto che nel corso della sua durata, vadano ricompresi anche gli interessi moratori.
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