(art. 67, c. 3 lett. d) L.F.)
Un’impresa che si trovi in stato di crisi può predisporre un piano che le consenta di risanare la sua situazione e di raggiungere un equilibrio finanziario, permettendo ai creditori di recuperare in tutto in parte il proprio credito.
Si ritiene che il piano non possa avere finalità esclusivamente liquidatorie.
Il piano si definisce “attestato” in quanto esso deve essere verificato da un professionista (avente i requisiti specificati dalla legge) che ne verifichi la ragionevolezza e l’idoneità a superare la situazione di crisi
Anche se la legge non impone ai creditori di partecipare all’elaborazione del piano, nella pratica è necessario che ad esso partecipino uno o più creditori (di solito le banche).
In caso di successivo fallimento dell’impresa, gli atti posti in essere in esecuzione del piano attestato sono esclusi dalla revocatoria fallimentare.
Il piano attestato di risanamento è previsto dalla legge (art. 67, c. 3 lett. d) L.F) la quale, pur recentemente modificata (ad opera del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012), però non lo disciplina in maniera organica, delimitandosi a delineare le sue caratteristiche essenziali.
PRESUPPOSTI
Può utilizzare lo strumento del piano attestato l’impresa che:
(a) svolga attività commerciale
(b) si trovi in stato di crisi
(c) sia soggetta a fallimento.
PRINCIPALI VANTAGGI E SVANTAGGI
Vantaggi:
(a) Semplicità della procedura
(b) Mantenimento della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa da parte dell’imprenditore durante l’esecuzione del piano
(c) Riservatezza relativa all’informazione del piano: non sono previste forme obbligatorie di pubblicità ai creditori
(d) Assenza di alcun vaglio da parte dell’autorità giudiziaria
(e) In caso di successivo fallimento dell’impresa gli atti e i pagamenti posti in essere in attuazione del piano sono esenti da revocatoria fallimentare
Svantaggi
(a) impossibilità di concordare una transazione per i debiti fiscali o contributivi
(b) mancanza di misure di protezione del patrimonio del debitore dalle azioni esecutive o cautelari dei creditori
FINALITA’ ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO
Il piano si fonda su un accordo con i creditori e ha come obiettivi:
(a) il risanamento dell’esposizione debitoria: è necessario il soddisfacimento delle obbligazioni che gravano sull’imprenditore senza che rilevino le modalità concrete di raggiungimento di questo scopo (ad es. pagamento dilazionato o parziale)
(b) il riequilibrio della situazione finanziaria: con il piano l’impresa deve venire a trovarsi in una situazione in cui la liquidità ordinaria generata dall’attività risanata sia sufficiente a coprire i costi per il normale funzionamento dell’attività stessa.
Sono elementi costitutivi del piano:
(a) l’idoneità, ossia la possibilità astratta di raggiungere gli obiettivi prefissati
(b) la ragionevolezza, ossia la valutazione in concreto, sotto il profilo tecnico, della esistenza dei presupposti per raggiungere gli obiettivi.
La valutazione circa la sussistenza di questi elementi deve essere effettuata in astratto e sulla base della situazione esistente al momento in cui il piano viene elaborato. In mancanza anche di uno solo di questi elementi, in caso di successivo fallimento dell’impresa, il tribunale non può riconoscere l’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi del piano.
CONTENUTO E FORMA DEL PIANO
Il piano deve avere forma scritta e data certa.
La legge non detta alcuna regola relativa al reale contenuto del piano, il quale può quindi prevedere misure molto diverse, che ricalcano i metodi usualmente utilizzati nei casi di soluzione stragiudiziale della crisi. Tutte le soluzioni proposte devono essere attuabili, devono cioè essere realizzabili, alla luce delle reali condizioni dell’impresa e della concreta volontà dei soggetti coinvolti di portarla al risanamento. Tale caratteristica sarà, infatti, attestata dalla relazione del professionista.
Pertanto, il piano potrà essere redatto e predisposto unicamente dopo aver individuato nel dettaglio le cause della crisi. Esso costituisce il documento in cui vengono indicate le soluzioni operative che l’imprenditore intende adottare per ottenere il risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria.
Così ad esempio, il piano può prevedere una o più delle seguenti modalità di intervento:
(a) dilazione o rinuncia temporanea all’azione esecutiva di recupero de credito
(b) rinuncia al pagamento degli interessi
(c) remissione o consolidamento del debito
(d) cessione dei beni in pagamento dei debiti
(e) cessione dei crediti
(f) cessione dei rami di azienda, eventualmente di quelli che non appartengono al core businnes dell’impresa.
Il contenuto del piano deve indicare:
(a) le cause della crisi
(b) le caratteristiche generali del piano: le ipotesi poste a base del piano, le fonti informative e le metodologie utilizzate per la sua predisposizione
(c) le concrete misure che si intendono utilizzare per ottenere il risanamento dell’impresa
(d) la durata prevista del piano di risanamento che non può essere superiore a 3/5 anni.
SOGGETTI COINVOLTI
(a) impresa, e
(b) professionista (indipendente e iscritto nel registro dei revisori) che predisponga la relazione di attestazione.
ESECUZIONE
Una volta attestato da parte del professionista, il piano può essere eseguito. L’imprenditore può richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
La scelta di rendere pubblico il piano ai terzi può avere lo scopo di confermare la serietà del piano stesso.
SUCCESSIVO FALLIMENTO DELL’IMPRESA
La legge predispone le seguenti tutele a favore dell’impresa in crisi che ha predisposto un piano attestato:
(a) le operazioni poste in essere in esecuzione del piano sono in generale esenti da revocatoria fallimentare
(b) chi effettua pagamenti e altre operazioni in esecuzione di un piano di risanamento non può rispondere di bancarotta semplice e preferenziale.
Se l’impresa che ha elaborato un piano di risanamento è successivamente dichiarata fallita, la legge esclude da revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato a condizione che il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (art. 67 c. 3 lett. d) L.F.).
Quanto al campo di applicazione dell’esenzione da revocatoria, essa riguarda gli atti del debitore, ma anche gli atti di finanziamento dell’impresa erogati in esecuzione del piano.
La legge esenta da revocatoria solo gli atti “esecutivi” del piano, ossia quelli posti in essere dopo la redazione de piano. Tuttavia anche gli atti che precedono la formalizzazione del piano possono rientrare nell’esecuzione a condizione che si possa provare che il loro compimento era necessario e indifferibile e purché il piano li indichi espressamente.
Gli atti relativi alla normale gestione aziendale sono invece soggetti all’azione revocatoria.
I finanziatori del piano di risanamento sono tutelati solo in parte dalla legge fallimentare.
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